Art. 1.
(Modifiche all'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654).

      1. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, e successive modificazioni, è sostituita dalla seguente:

          «a) con la reclusione fino a tre anni, ovvero con la pena del lavoro di pubblica utilità da venti giorni a sei mesi, chi diffonde in qualsiasi modo idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero incita a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. La sospensione condizionale della pena della reclusione è comunque subordinata allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'articolo 165 del codice penale. Le modalità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità di cui alla presente lettera, finalizzato a educare il condannato al rispetto della cultura oggetto della discriminazione, sono determinate dal Ministro della giustizia, con proprio decreto, emanato di intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni».

      2. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, e successive modificazioni, è sostituita dalla seguente:

          «b) con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi, in qualsiasi modo, incita a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi».

 

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